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Repubblica di Verandia
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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2028
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La Costituzione

Testo in vigore, 103 articoli. Le norme intangibili non si possono modificare.

Noi, popolo di Verandia, scesi dai pascoli delle Terre Interne e saliti dalle banchine del porto, dopo trentun anni di silenzio imposto dal Direttorio di Salvaguardia, ci diamo una legge sola perché troppo a lungo ogni ufficio ha tenuto due registri. Sotto il nome di San Torvaldo giurammo nelle processioni del 1977 che nessun uomo in armi avrebbe più deciso per i nostri figli: in questa Costituzione quel giuramento diventa diritto. Alla famiglia e al campanile resti l'affetto; allo Stato di Verandia la verità scritta una volta sola.
Art. 1 — Forma dello Stato

Verandia è una Repubblica democratica e parlamentare, fondata sul lavoro dei suoi porti e delle sue terre.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nessuna parte del popolo, nessun corpo armato e nessuna confraternita può attribuirsene l'esercizio.

Art. 2 — Diritti inviolabili

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, come singolo e nelle comunità in cui vive, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 — Uguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di origine, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, né di provenienza dalla Costa o dalle Terre Interne.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici, sociali e territoriali che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Art. 4 — Ripudio del colpo di mano di Castelmuro

Verandia dichiara illegittimo per sempre il colpo di mano di Castelmuro del 1948 e ogni atto del Direttorio di Salvaguardia contrario alla libertà personale.

Chi esercitò comando politico o militare nel Direttorio, e chi tenti in futuro di sospendere l'ordine repubblicano con la forza, è escluso in perpetuo da ogni carica elettiva della Repubblica.

Art. 5 — Una verità scritta una volta sola

Ogni ufficio della Repubblica tiene un solo registro, accessibile al cittadino che ne faccia richiesta motivata.

È reato la tenuta di contabilità, elenchi o archivi paralleli da parte di pubblici funzionari. Nessuna consuetudine locale può essere invocata a giustificazione del doppio registro.

Art. 6 — Memoria e archivi

Il popolo verandiano ha diritto di conoscere ciò che fu fatto in suo nome. Nessun documento di Stato può essere sottratto alla conoscenza pubblica oltre il termine fissato dalla legge.

Le vittime del Direttorio e i loro discendenti hanno diritto di consultazione prioritaria. La distruzione di atti secretati è delitto contro la Repubblica.

Art. 7 — Laicità e confraternite

Verandia non ha religione di Stato. Le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

Le confraternite e le processioni di San Torvaldo sono libere espressioni delle comunità e non conferiscono ad alcuno potere pubblico né precedenza negli uffici. Nessun voto, giuramento o obbligo di confraternita può essere opposto a un dovere verso la Repubblica.

Art. 8 — La Costa e le Terre Interne

La Repubblica riconosce l'unità di Verandia nelle sue due anime, quella marinara dei porti e quella pastorale e mezzadrile dell'interno, e considera lo spopolamento delle Terre Interne una ferita nazionale.

La legge destina all'interno una quota stabile della ricchezza prodotta dai traffici costieri e dai fondi continentali.

Art. 9 — Pace e Unione Continentale

Verandia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la prosperità fra le Nazioni, e partecipa per questo all'Unione Continentale.

Art. 10 — Capitale, bandiera ed emblema

La capitale della Repubblica è Andrasca.

L'emblema della Repubblica è uno scudo nero bordato d'oro, che porta una stella d'oro a cinque punte sopra due onde, la marina e il fiume Valdora, cinto da due rami d'alloro.

La bandiera della Repubblica reca l'emblema su campo nero e oro, secondo il modello stabilito dalla legge.

Art. 11 — Libertà personale

La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere detenuto, ispezionato o perquisito se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non li convalida, si intendono revocati.

Art. 12 — Divieto di tortura

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Nessuna emergenza, nessun ordine superiore e nessuna ragione di Stato giustifica la tortura.

Art. 13 — Domicilio e corrispondenza

Il domicilio è inviolabile.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria; l'intercettazione disposta senza di esso è reato.

Art. 14 — Circolazione e soggiorno

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, uscirne e rientrarvi, salvi gli obblighi di legge.

Art. 15 — Riunione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in luogo pubblico e per i cortei deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarli soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Le processioni tradizionali sono riunioni come le altre.

Art. 16 — Associazione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, l'intimidazione o il vincolo dell'omertà.

Art. 17 — Manifestazione del pensiero e stampa

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa è libera e plurale e non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La legge garantisce il pluralismo dell'informazione e rende pubblici i proprietari delle testate.

Art. 18 — Difesa in giudizio

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Art. 19 — Legalità della pena

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Art. 20 — Estradizione e asilo

Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.

Non è ammessa l'estradizione per reati politici.

Art. 21 — Responsabilità dei funzionari

I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità si estende allo Stato.

Art. 22 — Famiglia

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia e ne agevola la formazione, senza che i legami familiari possano mai valere come titolo per un ufficio pubblico.

Art. 23 — Salute

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona.

Art. 24 — Istruzione

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica mantiene scuole in ogni provincia delle Terre Interne.

Art. 25 — Cultura e ricerca

La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica, e tutela il paesaggio, le tradizioni popolari e il patrimonio storico della Nazione.

Art. 26 — Lavoro

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura la formazione dei lavoratori e riconosce a tutti il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 27 — Sindacati

L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie cui si riferiscono.

Art. 28 — Sciopero

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Per la sola durata dello stato di emergenza deliberato dalle Camere, gli scioperi e le manifestazioni sono sospesi.

La Repubblica ricorda gli scioperi portuali del 1977 come atto fondativo della sua libertà.

Art. 29 — Iniziativa economica

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa che riceve aiuti pubblici risponde degli impegni presi in cambio verso i lavoratori e verso lo Stato.

Art. 30 — Proprietà

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Art. 31 — Imprese di interesse nazionale

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio.

Il Governo può opporsi al trasferimento all'estero di stabilimenti o di attività strategiche per l'economia nazionale, nei casi e con le garanzie previsti dalla legge.

Art. 32 — Terra e mezzadria

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge promuove la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e il riscatto delle terre condotte a mezzadria.

Art. 33 — Porti e traffici

I porti della Repubblica sono beni pubblici. Le concessioni portuali sono temporanee, messe a gara e pubbliche nei loro termini.

Art. 34 — Risparmio e credito

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, e favorisce le banche cooperative delle comunità locali.

Art. 35 — Elettorato

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto diciotto anni. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 36 — Partiti politici

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 37 — Finanziamento della politica

I contributi di persone e imprese ai partiti sono ammessi entro i limiti fissati dalla legge e sono pubblici e tracciati.

I contributi occulti sono delitto contro la Repubblica, per chi li versa e per chi li riceve.

Art. 38 — Silenzio elettorale

Nel periodo che precede immediatamente il voto, fissato dalla legge, è vietata ogni forma di propaganda. Chi la viola è perseguito d'ufficio.

Art. 39 — Petizione e iniziativa

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 40 — Referendum abrogativo

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, quando lo chiede un senatore e la richiesta raccoglie le firme stabilite dalla legge entro il termine fissato.

Non è ammesso il referendum per le leggi di bilancio e per le leggi costituzionali.

La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 41 — Uffici pubblici

Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento sulla Costituzione.

Art. 42 — Difesa della Patria

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 43 — Tributi

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 44 — Composizione

Il Parlamento è formato dal Senato della Repubblica, camera unica eletta a suffragio universale e diretto, composta da 120 senatori.

Ogni senatore rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 45 — Legge elettorale

Il sistema di elezione, il riparto dei seggi, le soglie e gli eventuali premi sono stabiliti dalla legge elettorale, che è legge ordinaria.

La legge elettorale non può essere modificata nel periodo che precede le elezioni, fissato dalla legge stessa.

Art. 46 — Durata della legislatura

Il Senato è eletto per cinque anni. La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Le elezioni hanno luogo entro il termine fissato dalla legge dalla fine della legislatura o dallo scioglimento.

Art. 47 — Eleggibilità

Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto venticinque anni.

Non sono eleggibili i militari in servizio, i magistrati in funzione e coloro che l'articolo 4 esclude in perpetuo dalle cariche elettive.

Art. 48 — Immunità

I senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato nessun senatore può essere sottoposto a processo penale. Il Senato delibera sulla richiesta dell'autorità giudiziaria con voto palese.

Art. 49 — Seggi vacanti

Il seggio che si rende vacante per morte, decadenza o condanna del senatore resta vuoto fino all'elezione suppletiva, che si tiene nel suo collegio entro il termine fissato dalla legge.

Art. 50 — Presidente del Senato

Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente, che lo rappresenta, ne convoca le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Il Presidente può allontanare dall'aula, per la durata della seduta, chi ne turba l'ordine, nei limiti fissati dal regolamento. Il Senato può censurarne l'operato con mozione motivata.

Art. 51 — Sedute e numero legale

Il Senato si riunisce in seduta ordinaria ogni giorno alle ore 17:00. Il Presidente può convocare sedute straordinarie.

Le sedute sono pubbliche. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I gruppi parlamentari deliberano la propria linea di voto; il voto del senatore che non partecipa alla deliberazione è computato secondo la linea del suo gruppo.

Art. 52 — Controllo sul Governo

Ogni senatore può rivolgere interrogazioni ai membri del Governo, che hanno l'obbligo di rispondere in aula nel tempo riservato alle interrogazioni.

Il Senato può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Art. 53 — Statuto dell'opposizione

Il leader del gruppo più numeroso fra quelli che non sostengono il Governo è il Capo dell'opposizione. Ha diritto di replicare agli annunci del Presidente del Consiglio e può designare, per ogni ministero, un portavoce che ne segua l'operato.

Art. 54 — Commissioni d'inchiesta

Su richiesta del Capo dell'opposizione o di un gruppo d'opposizione di adeguata consistenza, il Senato istituisce commissioni d'inchiesta sull'operato dei membri del Governo. Le commissioni procedono con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e ne rendono pubbliche le conclusioni.

Art. 55 — Iniziativa

L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun senatore e al Governo. Altri senatori possono sottoscrivere la proposta.

Ogni disegno di legge è depositato in Senato e votato dall'aula, che lo approva articolo per articolo o nel suo complesso, nella seduta ordinaria delle ore 17:00 del giorno stesso del deposito o, se depositato dopo quell'ora, del giorno successivo.

Art. 56 — Emendamenti e fiducia

Ogni senatore può proporre emendamenti ai disegni di legge in discussione.

Il Governo può porre la questione di fiducia sull'approvazione di un disegno di legge. Il voto contrario comporta le dimissioni del Governo.

Art. 57 — Promulgazione

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica.

Prima di promulgare, il Presidente può con messaggio motivato chiedere al Senato una nuova deliberazione. Se il Senato approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 58 — Decreti-legge

In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio, su proposta dei ministri, ed è in vigore dal giorno della sua adozione.

Il decreto è presentato lo stesso giorno al Senato per la conversione in legge, che l'aula vota a maggioranza semplice nella seduta ordinaria delle ore 17:00, secondo la regola dei disegni di legge.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, e i loro effetti sono annullati, se non sono convertiti in legge entro due giorni dalla loro adozione o se il Senato li respinge.

Il Governo non può adottare decreti in materia costituzionale, elettorale o penale, né ripresentare con decreto, negli stessi termini, un provvedimento già decaduto.

Il ricorso al decreto in assenza di una reale necessità e urgenza, o l'abuso di questo strumento, è un atto di cui il Governo risponde politicamente davanti al Senato e al Paese.

Art. 59 — Bilancio

Il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote.

Se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio.

Art. 60 — Trattati

Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, che prevedono impegni finanziari o che comportano limitazioni di sovranità.

Art. 61 — Stato di guerra

Lo stato di guerra è deliberato dal Senato su proposta del Governo, che ne risponde davanti al Paese.

Art. 62 — Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è deliberato dal Senato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, pari a 80 senatori, per un tempo determinato.

In stato di emergenza il Governo può adottare misure straordinarie e temporanee, sotto il controllo del Senato, che può revocarle in ogni momento.

Art. 63 — Elezione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Senato a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici.

Art. 64 — Garante della Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È garante della Costituzione e non appartiene ad alcun partito per la durata del mandato.

Dura in carica sette anni.

Art. 65 — Formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, sentiti i gruppi parlamentari, conferisce l'incarico di formare il Governo a chi può ottenere la fiducia del Senato.

Quando nessuna maggioranza è possibile, può affidare l'incarico a una personalità estranea ai partiti per un Governo di garanzia.

Art. 66 — Scioglimento

Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente il Senato quando viene meno ogni possibilità di maggioranza.

Art. 67 — Grazia

Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene, su domanda del condannato.

Art. 68 — Messaggi e udienze

Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi al Senato e ricevere in udienza i rappresentanti delle forze politiche.

Art. 69 — Irresponsabilità

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Art. 70 — Composizione

Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i ministri e ne dirige la politica generale. La legge determina il numero e le attribuzioni dei ministeri; il Presidente del Consiglio può istituirne di nuovi.

Art. 71 — Fiducia

Il Governo deve avere la fiducia del Senato. Entro breve termine dalla sua formazione si presenta all'aula per ottenerla.

Art. 72 — Sfiducia

La mozione di sfiducia è presentata da un gruppo di senatori nei modi del regolamento. È approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, pari a 60 senatori, e comporta le dimissioni del Governo.

Il Senato può votare la sfiducia a un singolo ministro, che in tal caso decade.

Art. 73 — Collegialità

Le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico sono deliberate in Consiglio dei ministri. L'atto di spesa adottato senza tale deliberazione è irregolare e ne risponde chi lo ha compiuto.

Art. 74 — Responsabilità dei ministri

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni rispondono davanti alla giurisdizione ordinaria.

Art. 75 — Parti sociali

Il Governo ascolta le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese e può convocarle a un tavolo sulle crisi che toccano l'occupazione.

Art. 76 — Indipendenza

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La sua indipendenza non può essere ridotta per via amministrativa.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 77 — Nomina e riposo dei magistrati

I magistrati sono nominati per concorso e sono inamovibili, salvo i casi previsti dalla legge.

I magistrati sono collocati a riposo al compimento dei settantacinque anni.

Art. 78 — Azione penale

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Chiunque può presentare esposto all'autorità giudiziaria.

Art. 79 — Giusto processo

Il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevoli. L'imputato può difendersi, tacere o chiedere l'applicazione concordata della pena.

Art. 80 — Onore e diffamazione

Chi è offeso nella reputazione da affermazioni false può proporre querela. La legge distingue la diffamazione dal diritto di critica e di cronaca.

Art. 81 — Le otto Province

La Repubblica si riparte in otto Province: Riva del Valdora, Colline di Qualora, Dorvena, Distretto del Levante, Costa di Ponente, Piana dell'Entroterra, Costa Sud e Punta Meridiana.

Le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 82 — Presidente della Provincia

Ogni Provincia è guidata da un Presidente eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni. Le elezioni provinciali si tengono a scadenze scaglionate, fissate dalla legge.

Il Presidente amministra la quota del Fondo per le Terre Interne spettante alla Provincia e la investe nello sviluppo del territorio.

Art. 83 — Fondo per le Terre Interne

Una legge istituisce il Fondo per le Terre Interne, al quale affluisce la quota di ricchezza prevista dall'articolo 8, ripartita fra le Province secondo lo spopolamento e il bisogno.

Art. 84 — Legalità nei territori

Quando in una Provincia l'ordine repubblicano è sopraffatto dal potere di associazioni criminali, il Governo può sciogliere gli organi infiltrati e assumerne temporaneamente le funzioni, riferendone al Senato.

Art. 85 — Fedeltà delle Forze armate

Le Forze armate sono fedeli alla Repubblica e alla Costituzione e obbediscono all'autorità civile eletta. Ogni colpo di Stato è atto eversivo.

Il Capo di Stato Maggiore è nominato dal Governo.

Art. 86 — Nessuna confraternita in divisa

Le forze armate e i corpi di polizia non possono associarsi in confraternite, logge o comitati politici.

Nessun militare in servizio può ricoprire incarico di governo, di prefettura o di direzione d'impresa pubblica.

Art. 87 — Servizio militare

I militari di carriera sono collocati a riposo al compimento dei sessantacinque anni; con il riposo cessa ogni incarico di comando.

Art. 88 — Divieto di schedatura

La raccolta di informazioni su cittadini, giornalisti o avversari politici senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria è delitto contro la Repubblica, chiunque ne sia il mandante.

Art. 89 — Pareggio di bilancio

Lo Stato assicura ogni anno, con la legge di bilancio, il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

In presenza di eventi eccezionali o di una grave crisi economica il pareggio può essere derogato con apposita legge, approvata dal Senato su proposta del Governo contestualmente alla legge di bilancio. La legge di deroga ne indica i motivi, l'entità e la durata.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di deroga, un terzo dei componenti del Senato può ricorrere alla Corte costituzionale, che giudica se sussistono le condizioni che la giustificano.

Art. 90 — Appalti pubblici

Le commesse dello Stato sono assegnate con procedure pubbliche e imparziali. Chi le assegna non può trarne vantaggio, né per sé né per le imprese che possiede o che lo finanziano.

Art. 91 — Rappresentanza estera

Il Governo dirige la politica estera, nomina gli ambasciatori e negozia i trattati, che il Senato ratifica.

Art. 92 — Unione Continentale

Verandia partecipa alle istituzioni dell'Unione Continentale ed esprime in esse la propria voce per mezzo del Governo e del commissario da esso designato.

Le norme dell'Unione si applicano nell'ordinamento verandiano nei limiti dei principi fondamentali della Costituzione.

Art. 93 — Composizione

La Corte costituzionale è composta da cinque giudici: due nominati dal Presidente della Repubblica e tre eletti dal Senato.

I giudici sono scelti fra magistrati, professori di diritto e avvocati che hanno compiuto quarant'anni, e non possono ricoprire altre cariche.

Durano in carica nove anni, non sono nuovamente nominabili e cessano dall'ufficio al compimento dei settantacinque anni.

Art. 94 — Competenze

La Corte giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, su ricorso di ciascun senatore.

Art. 95 — Effetti delle decisioni

Quando la Corte dichiara l'illegittimità di una legge, questa cessa di avere efficacia. Una norma dichiarata illegittima non può essere riproposta nella stessa forma.

Art. 96 — Procedimento di revisione

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate dal Senato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, pari a 80 senatori.

Ogni revisione è pubblicata nel testo coordinato della Costituzione, che fa fede.

Art. 97 — Limiti alla revisione

La Costituzione nata dal compromesso tra i notabili riconvertiti e i sindacati portuali può essere riformata, ma non nei principi che vietano il potere armato e la menzogna d'ufficio.

Non possono essere oggetto di revisione la forma repubblicana, i principi indicati come intangibili e i diritti inviolabili della persona.

Nessuna riforma può essere approvata da un'assemblea eletta sotto stato d'assedio o a suffragio sospeso.

Art. 1001 — I

Gli archivi del Direttorio di Salvaguardia sono aperti alla consultazione pubblica non oltre il 31 dicembre 2031. Fino ad allora vi hanno accesso le vittime e i loro discendenti, secondo l'articolo 6.

Art. 1002 — II

Chi prestò servizio civile nell'amministrazione del Direttorio senza esercitarvi comando politico o militare conserva i diritti civili e politici.

Art. 1003 — III

L'adesione all'Unione Continentale, deliberata nel 1994, è confermata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 1004 — IV

L'anno della Repubblica si computa secondo il calendario ufficiale, stabilito dalla legge. Le durate delle cariche, i termini e le età previsti dalla presente Costituzione si misurano in anni di quel calendario.

Art. 1005 — V

Il Presidente della Repubblica eletto nel 2022 resta in carica fino alla scadenza del mandato, nel 2029.

Art. 1006 — VI

La presente Costituzione entrò in vigore il 1° maggio 1981. Il testo coordinato con le leggi di revisione è pubblicato dopo ogni modifica e fa fede davanti a ogni autorità.