Misure urgenti per la tenuta dei conti della Repubblica («decreto Argine»)
· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Decaduto
Art. 1 Finalità
Il presente decreto reca misure urgenti per assicurare la tenuta dei conti pubblici, ridurre la tensione sui titoli di Stato e avviare il rientro dagli impegni del Patto di stabilità dell'Unione Continentale.
Art. 2 Contributo straordinario sugli extraprofitti
Per il solo esercizio in corso le banche e le imprese dell'energia versano un contributo straordinario di solidarietà pari al 25 per cento degli utili eccedenti la media dell'ultimo triennio.
Il gettito, stimato in 30 milioni, è destinato esclusivamente alla riduzione del fabbisogno dello Stato.
Il contributo non è deducibile e non può essere trasferito sui prezzi al consumo; l'Autorità di vigilanza ne verifica il rispetto.
Art. 3 Contenimento della spesa
Per sei mesi sono sospese le assunzioni nella pubblica amministrazione, salvo i corpi di polizia, il servizio sanitario e la scuola.
Le spese per consulenze, rappresentanza e auto di servizio sono ridotte della metà. I risparmi, stimati in 10 milioni, concorrono alla finalità di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 4 Piano di rientro
Il Governo presenta alla Commissione dell'Unione Continentale, entro trenta giorni, un piano di rientro triennale dal disavanzo, trasmesso contestualmente al Senato.
Ogni tre mesi il Ministro dell'Economia riferisce in Aula sullo stato di attuazione del piano.
Art. 5 Salvaguardia sociale
Le misure del presente decreto non si applicano alle spese per la sanità, l'istruzione e la cassa integrazione.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è presentato al Senato per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tommaso Ravera