Disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, risanamento finanziario, crescita economica e riduzione del debito pubblico
· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Decaduto
Art. 1 Approvazione del bilancio e cessazione dell'esercizio provvisorio
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa l'esercizio provvisorio e lo Stato è autorizzato a operare sulla base delle disposizioni finanziarie contenute nel presente provvedimento. Il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate e sostenere le spese necessarie al funzionamento della Repubblica, nel rispetto degli stanziamenti previsti.
Art. 2 Entrate dello Stato
1. Per il turno di riferimento sono stimate entrate complessive pari a 61,1 milioni, delle quali 26 milioni derivanti dall'imposta sulle imprese, mantenuta all'aliquota del 25%. Il Governo non procede, nel presente esercizio, ad aumentare tale aliquota, ritenendo prioritario favorire la stabilità del sistema produttivo e degli investimenti.
2. L'amministrazione finanziaria è tuttavia incaricata di migliorare la riscossione delle imposte e di contrastare l'evasione e le irregolarità fiscali. Le maggiori entrate effettivamente riscosse rispetto alle previsioni saranno destinate prioritariamente alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico.
Art. 3 Spesa pubblica
1. La spesa pubblica ordinaria è fissata, per il turno, in un limite complessivo di 56,096 milioni, comprendente 25 milioni per gli stipendi della pubblica amministrazione e 17,096 milioni per la spesa dei ministeri.
2. Il Governo procede a una revisione delle spese non essenziali, eliminando sprechi, duplicazioni e spese prive di adeguata giustificazione economica. La revisione non potrà tuttavia compromettere il funzionamento dei servizi essenziali dello Stato.
3. Gli eventuali risparmi ottenuti non saranno destinati esclusivamente a ulteriori tagli, ma potranno essere impiegati per investimenti capaci di aumentare la produttività e la capacità economica della Repubblica.
Art. 4 Stanziamenti ministeriali
1. Per garantire la continuità delle funzioni dello Stato sono autorizzati, complessivamente, 17,096 milioni di spesa ministeriale, così ripartiti: 5 milioni alla Difesa, 2 milioni alla Sicurezza, 1 milione alla Giustizia, 1 milione all'Economia, 1 milione alla Sanità, 1 milione all'Istruzione, 1 milione al Lavoro, 1 milione all'Ambiente e 1 milione alle Opere pubbliche.
2. Il Governo potrà modificare la distribuzione interna di tali risorse qualora emergano esigenze urgenti, purché non venga superato il limite complessivo autorizzato.
Art. 5 Personale pubblico
1. La spesa per gli stipendi della pubblica amministrazione è confermata entro il limite di 25 milioni per turno. Sono temporaneamente limitate le nuove assunzioni non necessarie alla continuità dei servizi pubblici, mentre sono garantite quelle indispensabili nei settori essenziali.
2. Ogni aumento permanente della spesa per il personale dovrà essere accompagnato da una corrispondente copertura finanziaria.
Art. 6 Servizio del debito
Per il pagamento degli interessi sul debito pubblico è autorizzata una spesa di 28 milioni.
Art. 7
Art. 2
Il Governo avvia contestualmente un piano di gestione del debito finalizzato a ridurre
progressivamente il costo del finanziamento dello Stato, attraverso il rifinanziamento delle
passività quando conveniente, l'allungamento delle scadenze e una gestione più efficiente delle
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emissioni.
Gli interessi sul debito rimangono separati dalla spesa discrezionale dei ministeri e devono
essere garantiti prioritariamente.
Articolo 7 — Limitazione del nuovo debito
La Repubblica non può ricorrere sistematicamente a nuovo indebitamento per finanziare la
spesa corrente.
Nuovo debito potrà essere contratto esclusivamente per il rifinanziamento di debiti in scadenza,
per emergenze straordinarie o per investimenti pubblici previamente autorizzati e ritenuti
capaci di produrre benefici economici nel medio periodo.
L'obiettivo della politica finanziaria è interrompere progressivamente il ricorso al debito per
coprire il disavanzo ordinario.
Articolo 8 — Piano di riduzione del deficit e crescita economica
Il Governo istituisce un Piano triennale di risanamento e crescita con il duplice obiettivo di
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia — BOZZA — DECRETO DEL MINISTRO (NON DEPOSITATA) 3/5 riportare progressivamente il bilancio verso l'equilibrio e aumentare la capacità produttiva
dell'economia verandiana.
A partire dal turno 52, il disavanzo dovrà essere ridotto di almeno 8 milioni per turno, attraverso
una combinazione di maggiore efficienza della spesa pubblica, miglioramento della riscossione
fiscale, revisione degli appalti, riduzione delle spese non prioritarie e riorganizzazione della
pubblica amministrazione.
La riduzione del deficit non dovrà essere realizzata attraverso tagli indiscriminati agli
investimenti. Una parte delle risorse recuperate sarà infatti destinata a infrastrutture, istruzione,
formazione, digitalizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e sostegno agli
investimenti produttivi.
Il Governo promuoverà inoltre la semplificazione amministrativa, la riduzione degli oneri
burocratici e la digitalizzazione dei servizi pubblici, con l'obiettivo di aumentare la produttività
delle imprese e favorire la crescita del PIL.
Articolo 9 — Riduzione del rapporto debito/PIL
La politica economica dello Stato assume come obiettivo la riduzione progressiva del rapporto tra
debito pubblico e PIL, attualmente pari al 171,5%.
A tale fine, il Governo perseguirà contemporaneamente il contenimento del debito e la crescita
dell'economia. Gli eventuali avanzi di bilancio e una quota delle maggiori entrate derivanti da
una crescita economica superiore alle previsioni saranno destinati prioritariamente alla
riduzione del debito.
La Repubblica assume come obiettivo indicativo quello di portare il rapporto debito/PIL al di
sotto del 165% entro tre turni, compatibilmente con l'andamento effettivo del PIL, delle entrate e
del costo del debito.
La strategia si basa pertanto su due direzioni complementari: ridurre il numeratore, attraverso il
contenimento del debito e del deficit, e aumentare il denominatore, sostenendo la crescita del PIL
attraverso investimenti e aumento della produttività.
Articolo 10 — Fondo per la Crescita e la Stabilizzazione
È istituito il Fondo per la Crescita e la Stabilizzazione della Repubblica di Verandia, alimentato
BOZZA
dalle economie di spesa, dalle maggiori entrate e dalle eventuali entrate straordinarie.
Il Fondo potrà finanziare esclusivamente investimenti produttivi o essere utilizzato per ridurre il
debito. Non potrà essere utilizzato per creare nuova spesa corrente permanente non
adeguatamente coperta.
Articolo 11 — Appalti pubblici
Tutti gli appalti pubblici di importo superiore a 0,5 milioni dovranno essere registrati e resi
conoscibili al Parlamento, indicando amministrazione, importo, settore, contraente e durata.
Gli appalti superiori a 1 milione dovranno inoltre ricevere una verifica preventiva della
copertura finanziaria da parte del Ministero dell'Economia.
La revisione degli appalti esistenti dovrà essere utilizzata, ove possibile, per ottenere risparmi
Art. 8
senza compromettere la qualità dei servizi pubblici.
Art. 9
Art. 3
Articolo 12 — Fondo di riserva e saldo di cassa Il saldo di cassa dello Stato, attualmente pari a 148 milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato
indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.
Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi
straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.
Articolo 13 — Clausola di salvaguardia
Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il
Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.
Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o
misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti
degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali.
milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato
indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.
Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi
straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.
Articolo 13 — Clausola di salvaguardia
Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il
Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.
Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o
misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti
degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali. milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato
indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.
Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi
straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.
Articolo 13 — Clausola di salvaguardia
Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il
Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.
Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o
misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti
degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alessandro Santoro