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Repubblica di Verandia
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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2028
Decreto-legge · D.L. n. 5/2026

Disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, risanamento finanziario, crescita economica e riduzione del debito pubblico

· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Decaduto

Art. 1 Approvazione del bilancio e cessazione dell'esercizio provvisorio

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa l'esercizio provvisorio e lo Stato è autorizzato a operare sulla base delle disposizioni finanziarie contenute nel presente provvedimento. Il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate e sostenere le spese necessarie al funzionamento della Repubblica, nel rispetto degli stanziamenti previsti.

Art. 2 Entrate dello Stato

1. Per il turno di riferimento sono stimate entrate complessive pari a 61,1 milioni, delle quali 26 milioni derivanti dall'imposta sulle imprese, mantenuta all'aliquota del 25%. Il Governo non procede, nel presente esercizio, ad aumentare tale aliquota, ritenendo prioritario favorire la stabilità del sistema produttivo e degli investimenti.

2. L'amministrazione finanziaria è tuttavia incaricata di migliorare la riscossione delle imposte e di contrastare l'evasione e le irregolarità fiscali. Le maggiori entrate effettivamente riscosse rispetto alle previsioni saranno destinate prioritariamente alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico.

Art. 3 Spesa pubblica

1. La spesa pubblica ordinaria è fissata, per il turno, in un limite complessivo di 56,096 milioni, comprendente 25 milioni per gli stipendi della pubblica amministrazione e 17,096 milioni per la spesa dei ministeri.

2. Il Governo procede a una revisione delle spese non essenziali, eliminando sprechi, duplicazioni e spese prive di adeguata giustificazione economica. La revisione non potrà tuttavia compromettere il funzionamento dei servizi essenziali dello Stato.

3. Gli eventuali risparmi ottenuti non saranno destinati esclusivamente a ulteriori tagli, ma potranno essere impiegati per investimenti capaci di aumentare la produttività e la capacità economica della Repubblica.

Art. 4 Stanziamenti ministeriali

1. Per garantire la continuità delle funzioni dello Stato sono autorizzati, complessivamente, 17,096 milioni di spesa ministeriale, così ripartiti: 5 milioni alla Difesa, 2 milioni alla Sicurezza, 1 milione alla Giustizia, 1 milione all'Economia, 1 milione alla Sanità, 1 milione all'Istruzione, 1 milione al Lavoro, 1 milione all'Ambiente e 1 milione alle Opere pubbliche.

2. Il Governo potrà modificare la distribuzione interna di tali risorse qualora emergano esigenze urgenti, purché non venga superato il limite complessivo autorizzato.

Art. 5 Personale pubblico

1. La spesa per gli stipendi della pubblica amministrazione è confermata entro il limite di 25 milioni per turno. Sono temporaneamente limitate le nuove assunzioni non necessarie alla continuità dei servizi pubblici, mentre sono garantite quelle indispensabili nei settori essenziali.

2. Ogni aumento permanente della spesa per il personale dovrà essere accompagnato da una corrispondente copertura finanziaria.

Art. 6 Servizio del debito

Per il pagamento degli interessi sul debito pubblico è autorizzata una spesa di 28 milioni.

Art. 7

Art. 2

Il Governo avvia contestualmente un piano di gestione del debito finalizzato a ridurre

progressivamente il costo del finanziamento dello Stato, attraverso il rifinanziamento delle

passività quando conveniente, l'allungamento delle scadenze e una gestione più efficiente delle

BOZZA

emissioni.

Gli interessi sul debito rimangono separati dalla spesa discrezionale dei ministeri e devono

essere garantiti prioritariamente.

Articolo 7 — Limitazione del nuovo debito

La Repubblica non può ricorrere sistematicamente a nuovo indebitamento per finanziare la

spesa corrente.

Nuovo debito potrà essere contratto esclusivamente per il rifinanziamento di debiti in scadenza,

per emergenze straordinarie o per investimenti pubblici previamente autorizzati e ritenuti

capaci di produrre benefici economici nel medio periodo.

L'obiettivo della politica finanziaria è interrompere progressivamente il ricorso al debito per

coprire il disavanzo ordinario.

Articolo 8 — Piano di riduzione del deficit e crescita economica

Il Governo istituisce un Piano triennale di risanamento e crescita con il duplice obiettivo di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia — BOZZA — DECRETO DEL MINISTRO (NON DEPOSITATA) 3/5 riportare progressivamente il bilancio verso l'equilibrio e aumentare la capacità produttiva

dell'economia verandiana.

A partire dal turno 52, il disavanzo dovrà essere ridotto di almeno 8 milioni per turno, attraverso

una combinazione di maggiore efficienza della spesa pubblica, miglioramento della riscossione

fiscale, revisione degli appalti, riduzione delle spese non prioritarie e riorganizzazione della

pubblica amministrazione.

La riduzione del deficit non dovrà essere realizzata attraverso tagli indiscriminati agli

investimenti. Una parte delle risorse recuperate sarà infatti destinata a infrastrutture, istruzione,

formazione, digitalizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e sostegno agli

investimenti produttivi.

Il Governo promuoverà inoltre la semplificazione amministrativa, la riduzione degli oneri

burocratici e la digitalizzazione dei servizi pubblici, con l'obiettivo di aumentare la produttività

delle imprese e favorire la crescita del PIL.

Articolo 9 — Riduzione del rapporto debito/PIL

La politica economica dello Stato assume come obiettivo la riduzione progressiva del rapporto tra

debito pubblico e PIL, attualmente pari al 171,5%.

A tale fine, il Governo perseguirà contemporaneamente il contenimento del debito e la crescita

dell'economia. Gli eventuali avanzi di bilancio e una quota delle maggiori entrate derivanti da

una crescita economica superiore alle previsioni saranno destinati prioritariamente alla

riduzione del debito.

La Repubblica assume come obiettivo indicativo quello di portare il rapporto debito/PIL al di

sotto del 165% entro tre turni, compatibilmente con l'andamento effettivo del PIL, delle entrate e

del costo del debito.

La strategia si basa pertanto su due direzioni complementari: ridurre il numeratore, attraverso il

contenimento del debito e del deficit, e aumentare il denominatore, sostenendo la crescita del PIL

attraverso investimenti e aumento della produttività.

Articolo 10 — Fondo per la Crescita e la Stabilizzazione

È istituito il Fondo per la Crescita e la Stabilizzazione della Repubblica di Verandia, alimentato

BOZZA

dalle economie di spesa, dalle maggiori entrate e dalle eventuali entrate straordinarie.

Il Fondo potrà finanziare esclusivamente investimenti produttivi o essere utilizzato per ridurre il

debito. Non potrà essere utilizzato per creare nuova spesa corrente permanente non

adeguatamente coperta.

Articolo 11 — Appalti pubblici

Tutti gli appalti pubblici di importo superiore a 0,5 milioni dovranno essere registrati e resi

conoscibili al Parlamento, indicando amministrazione, importo, settore, contraente e durata.

Gli appalti superiori a 1 milione dovranno inoltre ricevere una verifica preventiva della

copertura finanziaria da parte del Ministero dell'Economia.

La revisione degli appalti esistenti dovrà essere utilizzata, ove possibile, per ottenere risparmi

Art. 8

senza compromettere la qualità dei servizi pubblici.

Art. 9

Art. 3

Articolo 12 — Fondo di riserva e saldo di cassa Il saldo di cassa dello Stato, attualmente pari a 148 milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato

indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.

Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi

straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.

Articolo 13 — Clausola di salvaguardia

Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il

Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.

Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o

misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti

degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali.

milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato

indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.

Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi

straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.

Articolo 13 — Clausola di salvaguardia

Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il

Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.

Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o

misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti

degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali. milioni, costituisce una riserva finanziaria dello Stato e non potrà essere utilizzato

indiscriminatamente per finanziare disavanzi correnti.

Una quota potrà essere impiegata esclusivamente in caso di emergenza finanziaria, crisi

straordinaria o investimento pubblico previamente autorizzato.

Articolo 13 — Clausola di salvaguardia

Qualora le entrate dello Stato risultino inferiori di oltre 5 milioni rispetto alle previsioni, il

Governo dovrà presentare entro il turno successivo un piano correttivo.

Il piano potrà prevedere il rinvio delle spese non essenziali, ulteriori economie di gestione o

misure temporanee per aumentare le entrate. Non potranno essere compromessi i pagamenti

degli interessi sul debito né i servizi pubblici essenziali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alessandro Santoro