Sviluppo e crescita. Interventi pattuiti con le imprese.
· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Decaduto
Art. 1 Fondo straordinario
È istituito un fondo straordinario di 15.000.000 M, così ripartito:
a) 12.000.000 M destinati alla Zona Economica Speciale (ZES);
b) 3.000.000 M destinati agli appalti pubblici, con priorità ai servizi digitali.
Art. 2 Zona Economica Speciale
1. I 12.000.000 M sono destinati al sostegno degli investimenti produttivi, all'insediamento di nuove imprese, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo dell'occupazione.
2. Alle imprese ammissibili si applicano gli sgravi fiscali e le agevolazioni già previsti dalla legge vigente sulla ZES, nel rispetto dei relativi requisiti e massimali.
3. Le aziende beneficiarie sono tenute a presentare piani di investimento e sviluppo occupazionale, impegnandosi ad aumentare gli investimenti e, ove sostenibile, le assunzioni. Il mancato rispetto ingiustificato degli impegni può comportare la revoca degli incentivi.
Art. 3 Esclusione dagli incentivi
1. Le aziende riconducibili a Berlinguer e Bossi sono escluse dagli incentivi del presente decreto qualora sia accertato il mancato adempimento di obblighi finanziari formalmente assunti nei confronti dello Stato.
2. La mancata partecipazione all'evento presso il Palazzo di Governo e la scelta di non contribuire volontariamente al bilancio statale non costituiscono, da sole, violazione di un obbligo finanziario. L'esclusione dovrà pertanto fondarsi su presupposti verificabili e su un provvedimento motivato.
Art. 4 Appalti e servizi digitali
1. I 3.000.000 M sono destinati prioritariamente a:
a) digitalizzazione della pubblica amministrazione;
b) sviluppo di piattaforme e portali statali;
c) sicurezza informatica e interoperabilità dei sistemi;
d) modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche pubbliche.
2. Gli appalti sono assegnati secondo le procedure vigenti, privilegiando progetti con risultati concreti, costi sostenibili e tempi di realizzazione definiti.
Art. 5 Copertura finanziaria
1. La spesa complessiva di 15.000.000 M deriverà dal surplus di ogni turno. Qualora non ci fosse, sarà finanziato dal fondo di solidarietà (i soldi del fondo riempiranno tutto il finanziamento), dunque una parte del 30% finanzierà questo provvedimento. Il finanziamento da 15M durerà per 6 turni e verrà rinnovato tramite atto (dunque 15M ogni 6 turni).
2. Durante l'esercizio provvisorio, gli impegni sono assunti nei limiti consentiti dall'ordinamento contabile.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore secondo le modalità previste dall'ordinamento della Repubblica di Verandia ed è presentato all'Assemblea legislativa per la conversione in legge nei termini stabiliti.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alessandro Santoro