Misure urgenti per il contrasto alla criminalità e il ripristino della sicurezza pubblica
· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Convertito in legge
Art. 1 Stato di emergenza sicurezza
È dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sicurezza nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza criminale, individuate dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati delle prefetture.
Art. 2 Fondo urgente per la sicurezza
È istituito un fondo straordinario di 500 milioni, destinato al dispiegamento immediato di reparti aggiuntivi delle forze dell'ordine, all'acquisto di strumentazione operativa e all'attivazione di presidi mobili nelle aree di cui all'art. 1.
Art. 3 Procedure accelerate
Nelle aree in stato di emergenza sicurezza, i tempi di autorizzazione per l'impiego di personale e mezzi aggiuntivi delle forze dell'ordine sono ridotti a 48 ore.
Art. 4 Inasprimento sanzionatorio
Per i reati commessi nelle aree di cui all'art. 1 con metodo organizzato o con uso di violenza, le pene sono aumentate fino a un terzo.
Art. 5 Relazione d'urgenza
Il Ministro dell'Interno riferisce al Parlamento entro 15 giorni sull'attuazione delle misure e sull'andamento degli indicatori di sicurezza e fiducia nelle istituzioni.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua adozione, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, ed è presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alessandro Santoro