Misure urgenti contro la delocalizzazione produttiva e per la tutela dell'occupazione industriale
· Presidenza del Consiglio dei Ministri · Convertito in legge
Art. 1 Finalità
Il presente decreto introduce misure urgenti per contrastare la chiusura e la delocalizzazione di stabilimenti produttivi e per tutelare i lavoratori coinvolti.
Art. 2 Obbligo di restituzione degli aiuti di Stato
Le imprese che hanno beneficiato di contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche negli ultimi 5 anni sono tenute a restituirne l'intero importo, maggiorato degli interessi legali, in caso di delocalizzazione della produzione al di fuori del territorio nazionale.
Art. 3 Preavviso obbligatorio e tavolo di crisi
Le imprese che intendono procedere a chiusura o delocalizzazione di stabilimenti con più di 50 dipendenti sono tenute a darne comunicazione al Ministero del Lavoro con almeno 90 giorni di preavviso, al fine di attivare un tavolo di crisi con le parti sociali e valutare soluzioni alternative.
Art. 4 Cassa integrazione straordinaria
Ai lavoratori coinvolti in procedure di chiusura o delocalizzazione è esteso, per un massimo di 18 mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, condizionato alla partecipazione a percorsi di ricollocazione.
Art. 5 Clausola di invarianza
Dagli articoli 3 e 4 non derivano nuovi oneri di spesa corrente, fatta eccezione per l'estensione degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 4, finanziata nei limiti del fondo già previsto per le politiche attive del lavoro.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua adozione, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, ed è presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alessandro Santoro