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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 1/2025

Tutela del diritto di manifestazione

· Ministero dell'Interno

Art. 1

1. Piano straordinario per la sicurezza, la tutela dell’ordine pubblico e la gestione dello sciopero generale

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Considerata la mobilitazione sindacale al 73% e lo sciopero generale in corso;

Considerata la tensione sociale al 100% e la polarizzazione al 75%;

Considerati gli scontri verificatisi durante le manifestazioni;

Ritenuta necessaria la tutela simultanea del diritto di sciopero, della libertà di manifestazione e della sicurezza dei cittadini;

DECRETA

Art. 1 Tutela del diritto di manifestazione

2. Lo Stato garantisce il diritto di sciopero e di manifestazione pacifica. Le forze dell’ordine operano secondo criteri di necessità, proporzionalità e rispetto della legge.

Art. 2 Coordinamento straordinario

3. È istituito, per la durata dello sciopero generale, un coordinamento operativo tra Ministero dell’Interno, autorità territoriali e forze dell’ordine, con il compito di monitorare le aree a maggiore rischio di disordini e coordinare gli interventi.

Art. 3 Protezione dei servizi essenziali

4. È rafforzata la vigilanza presso ospedali, infrastrutture energetiche, reti di trasporto, strutture pubbliche e altri servizi essenziali, senza impedire lo svolgimento delle manifestazioni legittime.

Art. 4 Prevenzione degli scontri

5. Le autorità territoriali sono incaricate di favorire, ove possibile, il dialogo preventivo con gli organizzatori delle manifestazioni, individuando percorsi, orari e modalità idonee a ridurre il rischio di incidenti.

Art. 5 Interventi contro le violenze

6. Gli interventi delle forze dell’ordine saranno concentrati sui comportamenti concretamente violenti o pericolosi, distinguendo i manifestanti pacifici dai soggetti responsabili di danneggiamenti, aggressioni o altri reati.

Art. 6 Trasparenza e verifica

7. Al termine dello sciopero, il Ministero dell’Interno pubblicherà un rapporto sugli interventi effettuati, sugli incidenti registrati e sulle risorse impiegate.

Art. 7 Durata

8. Il presente decreto resta in vigore fino alla conclusione della fase straordinaria di mobilitazione e comunque non oltre il termine dello sciopero generale, salvo successiva disposizione motivata.

Art. 8 Invarianza finanziaria

9. L’attuazione del presente decreto avviene prioritariamente mediante il coordinamento e la riorganizzazione delle risorse già disponibili, senza introdurre nuove spese strutturali prive di coperture.

Ministro dell'Interno
Marco Orsini Colonna