Tutela del diritto di manifestazione
· Ministero dell'Interno
Art. 1
1. Piano straordinario per la sicurezza, la tutela dell’ordine pubblico e la gestione dello sciopero generale
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Considerata la mobilitazione sindacale al 73% e lo sciopero generale in corso;
Considerata la tensione sociale al 100% e la polarizzazione al 75%;
Considerati gli scontri verificatisi durante le manifestazioni;
Ritenuta necessaria la tutela simultanea del diritto di sciopero, della libertà di manifestazione e della sicurezza dei cittadini;
DECRETA
Art. 1 Tutela del diritto di manifestazione
2. Lo Stato garantisce il diritto di sciopero e di manifestazione pacifica. Le forze dell’ordine operano secondo criteri di necessità, proporzionalità e rispetto della legge.
Art. 2 Coordinamento straordinario
3. È istituito, per la durata dello sciopero generale, un coordinamento operativo tra Ministero dell’Interno, autorità territoriali e forze dell’ordine, con il compito di monitorare le aree a maggiore rischio di disordini e coordinare gli interventi.
Art. 3 Protezione dei servizi essenziali
4. È rafforzata la vigilanza presso ospedali, infrastrutture energetiche, reti di trasporto, strutture pubbliche e altri servizi essenziali, senza impedire lo svolgimento delle manifestazioni legittime.
Art. 4 Prevenzione degli scontri
5. Le autorità territoriali sono incaricate di favorire, ove possibile, il dialogo preventivo con gli organizzatori delle manifestazioni, individuando percorsi, orari e modalità idonee a ridurre il rischio di incidenti.
Art. 5 Interventi contro le violenze
6. Gli interventi delle forze dell’ordine saranno concentrati sui comportamenti concretamente violenti o pericolosi, distinguendo i manifestanti pacifici dai soggetti responsabili di danneggiamenti, aggressioni o altri reati.
Art. 6 Trasparenza e verifica
7. Al termine dello sciopero, il Ministero dell’Interno pubblicherà un rapporto sugli interventi effettuati, sugli incidenti registrati e sulle risorse impiegate.
Art. 7 Durata
8. Il presente decreto resta in vigore fino alla conclusione della fase straordinaria di mobilitazione e comunque non oltre il termine dello sciopero generale, salvo successiva disposizione motivata.
Art. 8 Invarianza finanziaria
9. L’attuazione del presente decreto avviene prioritariamente mediante il coordinamento e la riorganizzazione delle risorse già disponibili, senza introdurre nuove spese strutturali prive di coperture.
Ministro dell'Interno
Marco Orsini Colonna