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Repubblica di Verandia
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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 1/2026

Stato di crisi e tavolo straordinario

· Ministero dello Sviluppo Economico

Art. 1 Stato di crisi e tavolo straordinario

1. Preso atto del blocco della produzione e della grave crisi che interessa il settore Agricoltura, è istituito con effetto immediato un tavolo straordinario tra Governo, rappresentanze dei lavoratori e rappresentanze delle imprese del settore.

2. Il tavolo ha come obiettivi prioritari la cessazione della vertenza, la ripresa della produzione e la definizione di interventi a tutela dei lavoratori e delle imprese agricole.

Art. 2 Rinnovo dei contratti

1. Il Governo riconosce come prioritaria la questione del rinnovo dei contratti del settore Agricoltura e assume la piattaforma presentata dalle rappresentanze sindacali come base del confronto.

2. Le parti sono convocate con urgenza al fine di raggiungere un accordo sul rinnovo contrattuale e sulle condizioni di lavoro.

3. Ogni misura che comporti nuovi o maggiori oneri per lo Stato è subordinata alla verifica delle relative coperture e all'utilizzo degli strumenti previsti dalla legge.

Art. 3 Piano immediato per la ripresa della produzione

1. Il Ministero dello Sviluppo avvia un piano straordinario per favorire la ripresa delle attività delle imprese agricole coinvolte nella crisi.

2. Il piano è finalizzato a:

a) favorire il ritorno alla normale produzione;

b) garantire la continuità delle attività agricole;

c) prevenire ulteriori sospensioni dell'attività produttiva;

d) tutelare l'occupazione nel settore;

e) individuare, insieme alle rappresentanze del settore, le principali criticità economiche e produttive che hanno determinato la crisi.

Art. 4 Tutela dei lavoratori

1. Nell'attuazione del presente decreto costituiscono obiettivi prioritari il mantenimento dei livelli occupazionali, la regolarità delle retribuzioni e il rispetto delle condizioni contrattuali dei lavoratori.

2. Sono inoltre segnalate alle autorità competenti eventuali situazioni di sfruttamento, lavoro irregolare, mancato pagamento delle retribuzioni o altre violazioni emerse nell'ambito del tavolo straordinario.

Art. 5 Condizionalità degli interventi

1. Eventuali misure di sostegno alle imprese agricole devono essere subordinate alla continuità produttiva, alla tutela dell'occupazione e al rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori.

2. Le imprese che violano tali condizioni non possono beneficiare delle misure previste nell'ambito del presente intervento.

Art. 6 Neutralità finanziaria

1. Il presente decreto non istituisce nuovi capitoli di spesa e non autorizza nuovo indebitamento.

2. Gli interventi amministrativi previsti sono attuati mediante le risorse e gli strumenti già disponibili e autorizzati.

3. Qualora dal tavolo straordinario emerga la necessità di ulteriori stanziamenti, questi saranno sottoposti agli organi competenti secondo le procedure previste dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 7 Monitoraggio della crisi

1. Il Ministero dello Sviluppo monitora l'andamento della produzione, dell'occupazione e della vertenza nel settore agricolo e riferisce al Governo sull'efficacia delle misure adottate.

2. In caso di mancata ripresa della produzione, il Governo valuta ulteriori interventi nel rispetto delle competenze del Parlamento e delle relative coperture finanziarie.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Ministro dello Sviluppo Economico
Cesare Grandi Meloni