Vai al contenuto
Repubblica di Verandia
Siti istituzionali
Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 10/2026

Finalità e principi generali

· Ministero dell'Economia e delle Finanze

Art. 1 Finalità e principi generali

1. Il presente decreto-legge reca disposizioni integrative volte a rafforzare l’efficacia economica, occupazionale e sociale della Zona Economica Speciale (ZES) della Repubblica di Verandia, già istituita e finanziata mediante il precedente decreto, che ha stanziato risorse pari a 15.000.000 di euro a sostegno della ZES, dei relativi finanziamenti e degli appalti connessi.

2. La presente disciplina mira a promuovere investimenti produttivi, nuova occupazione, pari opportunità nell’accesso al lavoro e salvaguardia del potere d’acquisto dei lavoratori.

3. Le disposizioni del presente decreto si fondano sul principio della partecipazione volontaria delle imprese beneficiarie, nel rispetto della libertà d’impresa e della sostenibilità economica degli investimenti.

Art. 2 Introduzione di requisiti premiali non vincolanti

1. Sono introdotti, nell’ambito dei programmi di finanziamento, degli incentivi e degli appalti collegati alla ZES, criteri premiali non obbligatori finalizzati a valorizzare le imprese che adottino misure concrete in materia di occupazione inclusiva e adeguamento retributivo.

2. I criteri di cui al comma 1 non costituiscono condizioni obbligatorie di accesso ai finanziamenti, agli incentivi o agli appalti già previsti dal precedente decreto.

3. Il rispetto volontario dei criteri premiali può determinare un incremento dell’intensità degli incentivi, una priorità nell’accesso alle risorse aggiuntive eventualmente disponibili o l’attribuzione di punteggi premiali nelle procedure comparative, secondo modalità definite con apposito regolamento attuativo.

Art. 3 Incentivazione dell’assunzione di madri lavoratrici

1. Ai fini dell’applicazione dei criteri premiali, è valorizzata l’assunzione di donne con responsabilità genitoriali, con particolare riferimento alle madri lavoratrici che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro o che incontrino difficoltà di accesso all’occupazione.

2. Le imprese beneficiarie possono ottenere una valorizzazione premiale qualora realizzino nuove assunzioni, anche mediante contratti a tempo indeterminato o altre forme contrattuali ammesse dalla normativa vigente, favorendo la stabilità occupazionale e la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

3. Possono essere ulteriormente valorizzate le iniziative aziendali che prevedano flessibilità organizzativa, percorsi di reinserimento professionale e misure di sostegno alla genitorialità.

4. Nessuna impresa è tenuta ad assumere personale appartenente alle categorie di cui al presente articolo quale condizione necessaria per conservare o ottenere i benefici ordinari della ZES.

Art. 4 Incentivazione dell’occupazione giovanile

1. Sono introdotti criteri premiali a favore delle imprese che promuovano l’assunzione e la formazione professionale dei giovani, favorendone l’ingresso nel mercato del lavoro e l’acquisizione di competenze tecniche, amministrative, digitali e produttive.

2. Ai fini del presente decreto, la categoria dei giovani è individuata nel regolamento attuativo, tenendo conto delle finalità occupazionali della ZES e della disciplina vigente nella Repubblica di Verandia.

3. Costituiscono elementi di valorizzazione premiale:

a) la creazione di nuovi posti di lavoro destinati ai giovani;

b) l’attivazione di percorsi di formazione e apprendistato;

c) la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

d) la collaborazione con istituti di istruzione e formazione professionale;

e) la crescita delle competenze e delle prospettive di carriera dei lavoratori.

4. I criteri di cui al presente articolo si applicano su base volontaria e non introducono quote obbligatorie di assunzione.

Art. 5 Adeguamento volontario delle retribuzioni all’inflazione

Al fine di tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, sono riconosciuti criteri premiali alle imprese che adottino politiche di adeguamento delle retribuzioni coerenti con l’andamento dell’inflazione e con la sostenibilità economica dell’attività aziendale.

2.

Art. 6

L’adeguamento può essere realizzato mediante aggiornamenti retributivi periodici, premi aziendali, indennità integrative o altri strumenti compatibili con la disciplina del lavoro applicabile.

3. Ai fini della valutazione premiale, il regolamento attuativo può prevedere il riferimento a un indice ufficiale dei prezzi al consumo, individuando la periodicità di aggiornamento e i criteri di verifica.

4. Le misure di cui al presente articolo non sostituiscono né derogano agli eventuali obblighi retributivi previsti dalla legge, dai contratti collettivi applicabili o dagli accordi individuali.

5. L’adesione al meccanismo premiale non comporta l’obbligo automatico di adeguare integralmente tutte le retribuzioni al tasso d’inflazione, ferma restando la normativa inderogabile applicabile.

Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giorgia Meloni