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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 10/2027

Piano Straordinario

· Ministero della Giustizia

Art. 1 Piano Straordinario

1. Viene istituito presso il Ministero della Giustizia il Piano Straordinario per lo Smaltimento dell'Arretrato Giudiziario.

2. Il Piano ha lo scopo prioritario di ridurre l'arretrato attraverso una migliore organizzazione delle risorse, il monitoraggio dei procedimenti e la razionalizzazione dei carichi di lavoro.

Art. 2 Censimento e classificazione dell'arretrato

1. Gli uffici giudiziari sono chiamati a effettuare un censimento dei procedimenti pendenti.

2. I procedimenti vengono classificati in base a:

3. - anzianità;

4. - materia;

5. - stato del procedimento;

6. - complessità;

7. - eventuale carattere prioritario previsto dalla legge.

8. Viene riservata maggiore attenzione ai procedimenti più vecchi.

Art. 3 Monitoraggio delle performance

1. Il Ministero istituisce un sistema uniforme di monitoraggio dell'arretrato.

2. Sono rilevati periodicamente:

3. - numero dei procedimenti pendenti;

4. - procedimenti definiti;

5. - nuovi procedimenti iscritti;

6. - durata media dei procedimenti;

7. - variazione dell'arretrato rispetto al periodo precedente.

8. I dati aggregati sono utilizzati per individuare gli uffici maggiormente in difficoltà e indirizzare verso di essi le risorse disponibili.

Art. 4 Razionalizzazione delle risorse

1. Il Ministero promuove, nel rispetto delle competenze degli organi giudiziari, una distribuzione più efficiente delle risorse amministrative disponibili.

2. Gli uffici con maggiore arretrato possono essere individuati come uffici prioritari del Piano.

3. Le risorse amministrative disponibili sono indirizzate prioritariamente agli uffici nei quali il loro impiego possa produrre la maggiore riduzione dell'arretrato.

Art. 5 Digitalizzazione e semplificazione

1. Il Ministero promuove la progressiva eliminazione degli adempimenti amministrativi non necessari e la digitalizzazione delle procedure interne.

2. Sono individuate le attività ripetitive o meramente amministrative suscettibili di standardizzazione.

3. L'obiettivo è consentire al personale degli uffici giudiziari di concentrare maggiori risorse sulle attività direttamente connesse alla definizione dei procedimenti.

Art. 6 Obiettivi misurabili

1. Il Piano opera secondo obiettivi quantitativi verificabili.

2. Il Ministero procede a una verifica periodica dell'andamento dell'arretrato.

3. In caso di mancato miglioramento, sono individuate le cause organizzative e adottate, nei limiti delle competenze ministeriali, misure correttive.

Art. 7 Rapporto periodico sulla giustizia

1. Il Ministero pubblica periodicamente un Rapporto sull'Arretrato Giudiziario.

2. Il Rapporto indica almeno:

3. - andamento complessivo dell'arretrato;

4. - numero dei procedimenti definiti;

5. - durata media;

6. - andamento dei singoli uffici;

7. - risultati conseguiti dal Piano.

8. La pubblicazione garantisce trasparenza e consente di valutare concretamente i risultati della politica giudiziaria.

Art. 8 Tutela dell'autonomia della magistratura

1. Le disposizioni del presente decreto hanno esclusivamente finalità organizzative e amministrative.

2. Il presente decreto non incide sull'autonomia dei magistrati, sull'indipendenza della funzione giudiziaria, sull'obbligatorietà dell'azione penale né sulle decisioni relative ai singoli procedimenti.

3. Nessuna disposizione del presente decreto può essere interpretata come imposizione di un determinato esito processuale.

Art. 9 Attuazione

1. Il Ministero della Giustizia coordina l'attuazione del Piano.

2. Le strutture ministeriali competenti definiscono gli strumenti tecnici necessari al monitoraggio e alla raccolta dei dati.

3. Il Piano entra in attuazione dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ministro della Giustizia
Davide Miller