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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 11/2027

Disposizioni urgenti per il rafforzamento del controllo del territorio e della fiducia nelle forze di polizia durante l'emergenza criminale (

· Ministero dell'Interno

Art. 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerata la situazione di emergenza determinata dall'ondata criminale in corso; ritenuta la necessità di rafforzare con effetto immediato il controllo del territorio e la presenza delle forze di polizia; considerata altresì l'esigenza di migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni di sicurezza.

Art. 1 Piano straordinario di controllo del territorio

2. Per tutta la durata dell'emergenza criminale è istituito un piano straordinario di presidio delle aree a maggiore rischio.

3. Il piano è attuato mediante il coordinamento operativo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizie locali, secondo le rispettive competenze.

Art. 2 Priorità operative

4. Le risorse disponibili nel capitolo «sicurezza» sono prioritariamente destinate a pattugliamenti nelle zone critiche, presidio di stazioni e centri urbani, sicurezza delle aree della vita notturna, interventi rapidi sulle segnalazioni e coordinamento operativo tra le forze di polizia.

Art. 3 Razionalizzazione amministrativa

5. Le attività amministrative non urgenti sono razionalizzate, ove possibile, al fine di liberare personale per le funzioni operative.

6. Le misure organizzative non possono pregiudicare i servizi essenziali né le garanzie previste dalla legge.

Art. 4 Prefetture come centri di coordinamento

7. I Prefetti istituiscono un tavolo operativo permanente con Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale.

8. Ogni provincia individua le aree prioritarie e coordina l'impiego delle risorse sulla base dei dati disponibili sulla criminalità e sulle richieste di intervento.

Art. 5 Presidio di prossimità e fiducia

9. È attuato un programma di prossimità volto a rafforzare la presenza visibile delle forze dell'ordine, favorire il contatto con cittadini e attività economiche e rendere più semplici e tempestive le segnalazioni di criticità territoriali.

Art. 6 Monitoraggio dei risultati

10. Le Prefetture effettuano una verifica periodica della presenza delle pattuglie, dei tempi di intervento, degli interventi effettuati e delle principali criticità territoriali.

11. I risultati sono utilizzati per riallocare le risorse verso le aree che presentano le maggiori esigenze operative.

Art. 7 Coordinamento delle risorse

12. Il Ministero dell'Interno assicura il coordinamento nazionale del piano e può indirizzare le risorse disponibili verso le province caratterizzate dalle maggiori criticità, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni interessate.

Art. 8 Durata e verifica

13. Il presente decreto ha efficacia immediata e si applica fino alla cessazione dell'emergenza criminale.

14. Al termine del periodo di emergenza è effettuata una verifica dei risultati conseguiti con particolare riferimento al controllo del territorio e alla fiducia nelle forze di polizia.

Art. 9 Principi di legalità e proporzionalità

15. Le misure previste dal presente decreto sono attuate nel rispetto della Costituzione, della legge e dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.

16. Nessuna disposizione del presente decreto autorizza attività di intercettazione o altre misure riservate all'autorità giudiziaria al di fuori dei casi e delle procedure previsti dalla legge.

Art. 10 Entrata in vigore

17. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è sottoposto alle procedure di conversione previste dall'ordinamento.

Ministro dell'Interno
David Draghi