Polizia di prossimità
· Ministero dell'Interno
Art. 1 Finalità
Il presente decreto introduce misure volte a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia, migliorare la qualità dei rapporti tra operatori e popolazione e rendere maggiormente trasparenti ed efficienti i servizi di sicurezza.
Art. 2 Polizia di prossimità
1. Le forze di polizia rafforzano la presenza di prossimità nei quartieri, nelle aree commerciali, nei luoghi di aggregazione e nelle zone maggiormente frequentate dalla popolazione.
2. Ogni principale area territoriale individua un referente di prossimità, incaricato di mantenere un rapporto diretto con cittadini, commercianti e amministrazioni locali.
Art. 3 Trasparenza durante gli interventi
1. Gli operatori sono invitati a fornire, quando le circostanze operative lo consentono, una spiegazione chiara e comprensibile delle ragioni dell’intervento e delle procedure applicate.
2. Ogni intervento deve essere condotto secondo principi di rispetto, imparzialità, proporzionalità e correttezza.
Art. 4 Sistema di segnalazione e riscontro
1. È istituito un sistema digitale attraverso il quale cittadini e attività economiche possono segnalare problemi di sicurezza, degrado o situazioni di rischio.
2. Quando possibile, il cittadino riceve un riscontro sull’avvenuta presa in carico della segnalazione e sulle attività amministrative conseguenti.
Art. 5 Carta dei servizi di sicurezza
Il Ministero promuove una Carta dei servizi di sicurezza, contenente informazioni semplici e accessibili su:
a) modalità di segnalazione;
b) servizi disponibili;
c) competenze delle diverse forze di polizia;
d) modalità per ottenere informazioni sulla propria segnalazione;
e) diritti e doveri del cittadino durante l’interazione con le forze dell’ordine.
Art. 6 Formazione degli operatori
È rafforzata la formazione del personale sui seguenti temi:
a) comunicazione con il cittadino;
b) gestione dei conflitti;
c) de-escalation;
d) tutela delle vittime e delle persone vulnerabili;
e) imparzialità e proporzionalità dell’intervento;
f) comunicazione chiara delle motivazioni dell’azione di polizia.
Art. 7 Valutazione della fiducia
1. Il Ministero introduce un sistema periodico di rilevazione della fiducia dei cittadini nelle forze di polizia.
2. Gli indicatori considerano, tra gli altri:
a) fiducia nell’operato degli agenti;
b) percezione di correttezza e imparzialità;
c) soddisfazione per gli interventi;
d) facilità di comunicazione con le forze dell’ordine;
e) disponibilità dei cittadini a segnalare reati e collaborare.
Art. 8 Obiettivi territoriali
1. Le Prefetture, in collaborazione con le forze di polizia, individuano annualmente obiettivi territoriali misurabili relativi alla fiducia e alla qualità del servizio.
2. I risultati sono verificati periodicamente e utilizzati per correggere le politiche che non producono risultati sufficienti.
Art. 9 Videosorveglianza e tutela dei cittadini
1. La videosorveglianza è utilizzata esclusivamente nei punti individuati come critici sulla base delle esigenze di sicurezza.
2. È espressamente esclusa la costituzione di archivi destinati alla schedatura sistematica di volti o nominativi, nel rispetto dell’articolo 88.
Art. 10 Trasparenza dei risultati
1. Il Ministero pubblica periodicamente dati aggregati relativi a:
a) attività di presidio;
b) tempi di intervento;
c) segnalazioni ricevute;
d) segnalazioni prese in carico;
e) risultati delle iniziative territoriali;
f) andamento degli indicatori di fiducia.
2. La pubblicazione avviene nel rispetto della sicurezza delle operazioni e della tutela dei dati personali.
Art. 11 Risorse
Le misure sono finanziate attraverso le risorse già stanziate per la sicurezza e attraverso il piano di investimento del Ministero, pari complessivamente a 6 milioni di euro.
Ministro dell'Interno
David Draghi