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Repubblica di Verandia
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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2028
Decreto ministeriale · D.M. n. 13/2027

Polizia di prossimità

· Ministero dell'Interno

Art. 1 Finalità

Il presente decreto introduce misure volte a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia, migliorare la qualità dei rapporti tra operatori e popolazione e rendere maggiormente trasparenti ed efficienti i servizi di sicurezza.

Art. 2 Polizia di prossimità

1. Le forze di polizia rafforzano la presenza di prossimità nei quartieri, nelle aree commerciali, nei luoghi di aggregazione e nelle zone maggiormente frequentate dalla popolazione.

2. Ogni principale area territoriale individua un referente di prossimità, incaricato di mantenere un rapporto diretto con cittadini, commercianti e amministrazioni locali.

Art. 3 Trasparenza durante gli interventi

1. Gli operatori sono invitati a fornire, quando le circostanze operative lo consentono, una spiegazione chiara e comprensibile delle ragioni dell’intervento e delle procedure applicate.

2. Ogni intervento deve essere condotto secondo principi di rispetto, imparzialità, proporzionalità e correttezza.

Art. 4 Sistema di segnalazione e riscontro

1. È istituito un sistema digitale attraverso il quale cittadini e attività economiche possono segnalare problemi di sicurezza, degrado o situazioni di rischio.

2. Quando possibile, il cittadino riceve un riscontro sull’avvenuta presa in carico della segnalazione e sulle attività amministrative conseguenti.

Art. 5 Carta dei servizi di sicurezza

Il Ministero promuove una Carta dei servizi di sicurezza, contenente informazioni semplici e accessibili su:

a) modalità di segnalazione;

b) servizi disponibili;

c) competenze delle diverse forze di polizia;

d) modalità per ottenere informazioni sulla propria segnalazione;

e) diritti e doveri del cittadino durante l’interazione con le forze dell’ordine.

Art. 6 Formazione degli operatori

È rafforzata la formazione del personale sui seguenti temi:

a) comunicazione con il cittadino;

b) gestione dei conflitti;

c) de-escalation;

d) tutela delle vittime e delle persone vulnerabili;

e) imparzialità e proporzionalità dell’intervento;

f) comunicazione chiara delle motivazioni dell’azione di polizia.

Art. 7 Valutazione della fiducia

1. Il Ministero introduce un sistema periodico di rilevazione della fiducia dei cittadini nelle forze di polizia.

2. Gli indicatori considerano, tra gli altri:

a) fiducia nell’operato degli agenti;

b) percezione di correttezza e imparzialità;

c) soddisfazione per gli interventi;

d) facilità di comunicazione con le forze dell’ordine;

e) disponibilità dei cittadini a segnalare reati e collaborare.

Art. 8 Obiettivi territoriali

1. Le Prefetture, in collaborazione con le forze di polizia, individuano annualmente obiettivi territoriali misurabili relativi alla fiducia e alla qualità del servizio.

2. I risultati sono verificati periodicamente e utilizzati per correggere le politiche che non producono risultati sufficienti.

Art. 9 Videosorveglianza e tutela dei cittadini

1. La videosorveglianza è utilizzata esclusivamente nei punti individuati come critici sulla base delle esigenze di sicurezza.

2. È espressamente esclusa la costituzione di archivi destinati alla schedatura sistematica di volti o nominativi, nel rispetto dell’articolo 88.

Art. 10 Trasparenza dei risultati

1. Il Ministero pubblica periodicamente dati aggregati relativi a:

a) attività di presidio;

b) tempi di intervento;

c) segnalazioni ricevute;

d) segnalazioni prese in carico;

e) risultati delle iniziative territoriali;

f) andamento degli indicatori di fiducia.

2. La pubblicazione avviene nel rispetto della sicurezza delle operazioni e della tutela dei dati personali.

Art. 11 Risorse

Le misure sono finanziate attraverso le risorse già stanziate per la sicurezza e attraverso il piano di investimento del Ministero, pari complessivamente a 6 milioni di euro.

Ministro dell'Interno
David Draghi