Misure straordinarie di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso
· Ministero della Giustizia
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la Costituzione della Repubblica di Verandia;
Vista la legge «Misure di rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata»;
Considerata la gravità della presenza delle cosche sul territorio nazionale e delle loro infiltrazioni nella vita economica e istituzionale del Paese;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare una risposta immediata alla domanda di legalità espressa dai cittadini;
DECRETA
Art. 1 Regime di carcere duro per i condannati per associazione mafiosa
1. Ai detenuti condannati o imputati per associazione di tipo mafioso si applica il regime detentivo speciale di massima sicurezza.
2. Il regime comporta l'isolamento dagli altri affiliati, la limitazione e la sorveglianza dei colloqui e della corrispondenza, il divieto di ricevere somme e beni dall'esterno e la detenzione in istituti dedicati.
Art. 2 Carcere duro per i soggetti collegati alle organizzazioni mafiose
1. Il regime di cui all'articolo 1 si estende ai detenuti per i quali emergano collegamenti accertati con le organizzazioni mafiose, in qualità di concorrenti esterni, favoreggiatori, prestanome o finanziatori.
2. L'applicazione è disposta su richiesta della Procura e rivista periodicamente.
Art. 3 Protezione dei collaboratori di giustizia
1. È istituito un programma di protezione per i collaboratori di giustizia che rendano dichiarazioni utili allo smantellamento delle cosche.
2. Il programma prevede il cambio di identità, il trasferimento protetto del collaboratore e dei suoi familiari, la tutela personale e un sostegno economico per il reinserimento.
3. A chi collabora in modo pieno e verificato sono riconosciute attenuanti nella misura della pena.
Art. 4 Esilio dei politici collegati alla mafia
1. Il titolare di una carica politica o elettiva, nazionale o provinciale, condannato per associazione mafiosa, concorso esterno o scambio elettorale politico-mafioso decade dalla carica ed è interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
2. Scontata la pena, il condannato è allontanato dal territorio della Repubblica di Verandia con divieto di farvi rientro.
Art. 5 Contrasto alle ingerenze mafiose negli appalti pubblici
1. Ogni azienda che partecipa a un appalto pubblico deve presentare la certificazione antimafia della proprietà, dei soci e degli amministratori.
2. È istituita presso il Ministero una banca dati delle imprese interdette; l'azienda che vi risulta iscritta è esclusa da gare, contratti e subappalti dello Stato e delle Province.
3. I contratti già in essere con imprese riconducibili alle cosche sono revocati e i flussi di pagamento sono resi interamente tracciabili.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il Ministro della Giustizia
Marta Bellincioni
Ministro della Giustizia
Marta Bellincioni