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Repubblica di Verandia
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Governo di VerandiaPresidenza del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2028
Decreto del Presidente del Consiglio · D.P.C.M. n. 9/2027

Misure urgenti per il ripristino della disponibilità dei farmaci essenziali su tutto il territorio della Repubblica

· Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la Costituzione della Repubblica di Verandia;

Considerata la perdurante carenza di farmaci essenziali negli ospedali e nelle farmacie, in particolare nelle Terre Interne e nelle province periferiche;

Vista la nomina della dott.ssa Orsola Bertinetti a Commissaria straordinaria per l'emergenza farmaci;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire ai cittadini l'accesso alle cure;

DECRETA

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di riportare entro novanta giorni i farmaci essenziali in tutti i presidi ospedalieri e le farmacie della Repubblica.

Art. 2 Poteri della Commissaria straordinaria

1. Alla Commissaria straordinaria per l'emergenza farmaci sono conferiti pieni poteri di coordinamento sulle aziende sanitarie, sui depositi pubblici e sulla distribuzione intermedia.

2. La Commissaria opera con autonomia ispettiva e riferisce ogni trenta giorni al Presidente del Consiglio e alle Camere.

Art. 3 Registro unico delle scorte

1. È istituito il Registro unico e pubblico delle scorte di farmaci essenziali, aggiornato settimanalmente da produttori, grossisti, ospedali e farmacie.

2. L'omessa o falsa comunicazione dei dati è sanzionata in via amministrativa.

Art. 4 Acquisti d'urgenza e requisizioni

1. La Commissaria può disporre acquisti centralizzati d'urgenza, anche presso fornitori esteri, in deroga alle ordinarie procedure di gara.

2. In caso di accaparramento accertato può disporre la requisizione temporanea delle scorte, con indennizzo a prezzo di mercato.

Art. 5 Priorità territoriali

1. La distribuzione privilegia le province con il più grave deficit di copertura e i presidi delle aree interne e montane, a partire dalle Terre Interne.

Art. 6 Divieto di esportazione

1. Fino al termine dell'emergenza è sospesa l'esportazione dei farmaci inclusi nell'elenco dei farmaci essenziali, salvo autorizzazione della Commissaria.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Dario Lampa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Dario Lampa