Disposizioni urgenti
· Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 1 Finalità e ambito
1. Per garantire la continuità dei servizi essenziali e la sicurezza delle infrastrutture strategiche nelle aree della Repubblica di Verandia interessate dai disordini promossi dal movimento MMR, è autorizzato l’impiego di contingenti delle Forze armate per un periodo di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le aree interessate sono individuate con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro della Difesa, e possono essere ridotte in qualsiasi momento al venir meno delle condizioni di rischio.
Art. 2 Compiti dei contingenti
1. I contingenti militari svolgono esclusivamente compiti di vigilanza e presidio fisso di caserme, centrali energetiche, impianti idrici, snodi ferroviari e stradali, porti e presidi sanitari.
2. Il personale militare non svolge funzioni di ordine pubblico in piazza, né di contenimento di manifestazioni, né di polizia giudiziaria, che restano di esclusiva competenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
Art. 3 Coordinamento
1. Il coordinamento operativo dei contingenti è affidato al Ministero dell’Interno, tramite i Prefetti delle province interessate, che si avvalgono di un ufficiale di collegamento designato dallo Stato Maggiore della Difesa.
2. La catena di comando militare resta in capo al Ministero della Difesa per quanto attiene a disciplina, logistica e regole d’ingaggio.
Art. 4 Regole d’ingaggio
1. Le regole d’ingaggio sono di natura esclusivamente difensiva: l’uso della forza è consentito solo per la difesa propria, del personale e dei siti presidiati, nei limiti della proporzionalità.
2. Il personale militare impiegato opera con funzioni di agente di pubblica sicurezza limitatamente al controllo degli accessi ai siti presidiati.
Art. 5 Controllo parlamentare
Il Ministro della Difesa e il Ministro dell’Interno riferiscono alle competenti Commissioni parlamentari entro dieci giorni dall’avvio dell’impiego e alla scadenza del termine di cui all’articolo 1.
Art. 6
L’eventuale proroga dell’impiego, per non più di
ulteriori trenta giorni, è disposta solo con legge o con
deliberazione delle Camere su proposta motivata del
Governo.
Art. 6 Oneri
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse già stanziate sul capitolo difesa a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Kristo