Decreto per la riduzione della tensione sociale, la mediazione dei conflitti e il rafforzamento della fiducia tra cittadini e istituzioni
· Ministero dell'Interno
Art. 1 Finalità
Il presente decreto introduce misure urgenti per ridurre la tensione sociale, prevenire gli scontri, favorire il dialogo tra le parti e rafforzare la fiducia nelle istituzioni, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.
Art. 2 Tavoli territoriali di dialogo
1. Presso le prefetture sono convocati tavoli di confronto con sindaci, rappresentanti dei lavoratori, imprese, associazioni, organizzazioni civiche e rappresentanti delle comunità locali.
2. I tavoli individuano le principali cause di tensione e formulano proposte operative, con particolare attenzione alle aree interessate da disoccupazione, conflitti sul lavoro, insicurezza e difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici.
Art. 3 Mediazione preventiva
1. Le autorità territoriali promuovono interventi di mediazione nei conflitti collettivi, con particolare riguardo a manifestazioni, vertenze lavorative e controversie locali.
2. La mediazione non limita il diritto di manifestare pacificamente né sostituisce gli strumenti di tutela previsti dalla legge.
Art. 4 Gestione delle manifestazioni
1. Le forze dell’ordine privilegiano comunicazione preventiva, de-escalation e proporzionalità degli interventi.
2. Sono promossi referenti di contatto con gli organizzatori delle manifestazioni, al fine di concordare percorsi, modalità di svolgimento e misure di sicurezza. Ogni intervento coercitivo deve essere necessario, proporzionato e conforme alla legge.
Art. 5 Presenza istituzionale nelle aree più esposte
1. Le prefetture individuano le comunità nelle quali si registrano maggiori tensioni e coordinano una presenza istituzionale più costante, attraverso incontri pubblici, ricevimento delle segnalazioni e pattugliamenti di prossimità ove necessari.
2. Le misure devono rispondere a esigenze documentate e non possono basarsi su discriminazioni per origine, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza sociale.
Art. 6 Canale per segnalazioni e reclami
1. È attivato, utilizzando le strutture esistenti, un canale accessibile per segnalare episodi di tensione, minacce, disservizi e comportamenti scorretti.
2. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza e secondo la normativa applicabile. Non è consentita la creazione di schedature generalizzate dei cittadini o di archivi fondati sulle loro opinioni o appartenenze.
Art. 7 Trasparenza e fiducia nelle forze dell’ordine
1. Il Ministero promuove la formazione del personale in comunicazione, gestione dei conflitti, tutela delle persone vulnerabili e intervento non discriminatorio.
2. Le autorità competenti pubblicano, nei limiti consentiti dalla legge, resoconti aggregati sulle iniziative svolte, sui reclami ricevuti e sulle misure adottate, tutelando i dati personali e le indagini in corso.
Art. 8 Impegni e verifica
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore, le prefetture trasmettono al Ministero una relazione sulle principali criticità territoriali e sulle iniziative avviate.
2. Dopo novanta giorni, il Ministero verifica l’andamento delle tensioni, la partecipazione ai tavoli di dialogo e i risultati degli interventi, individuando eventuali correzioni.
Art. 9 Copertura finanziaria
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte prioritariamente con il personale e le risorse già disponibili presso il Ministero dell’Interno e le amministrazioni territoriali.
2. Eventuali spese aggiuntive sono autorizzate soltanto previa verifica della disponibilità effettiva di bilancio, mediante riallocazione di risorse non impegnate e non essenziali, senza introdurre nuove imposte né ricorrere a nuovo indebitamento.
Ministro dell'Interno
David Draghi